LEGGO E RIFERISCO:

IN ATTESA DEI DECRETI ATTUATIVI DEL GOVERNO, ECCO I PUNTI PRINCIPALI DELLA LEGGE DELEGA

(alla data di ottobre 2016)

Terzo settore, cosa prevede la riforma

 

Il Parlamento ha approvato definitivamente, il 25 maggio 2016, la legge delega sul Terzo settore.

Il provvedimento dà mandato al governo di mettere ordine e semplificare l’intero settore, definendone il quadro di azione, armonizzandone le norme con un Codice del Terzo settore, prevedendo un unico Registro nazionale, rivedendo la normativa sull’impresa sociale, istituendo il servizio civile universale (aperto anche agli stranieri regolarmente soggiornanti).

Il provvedimento comprende anche la previsione di interventi riguardanti le società di mutuo soccorso. Sarà il governo, che avrà un anno di tempo dalla data di entrata in vigore, a dare attuazione effettiva a questi principi attraverso i decreti legislativi delegati.

I soggetti del Terzo settore.

Con Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Riforma codice civile.

Viene dato mandato al governo di rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi, prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente.

Codice del Terzo settore.

Il governo è chiamato al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente sugli enti del Terzo settore con la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle disposizioni e con indicazione espressa delle norme abrogate. Andranno individuate poi quelle attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, e il cui svolgimento costituisce requisito per l’accesso alle agevolazioni previste dalla normativa. Previsto anche che nella contabilità siano separate e distinte sulla base della loro finalizzazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.

Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il governo dovrà riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in

specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale.

Volontariato.

È previsto il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso. Parallelamente si prevede uno specifico riconoscimento e una valorizzazione per le organizzazioni di volontariato: in particolare nei decreti delegati andranno valorizzati i princìpi di gratuità, democraticità e partecipazione, e andrà favorita all’interno del Terzo settore “la specificità delle organizzazioni di soli volontari, comprese quelle operanti nella protezione civile, e le tutele dello status di volontario”.

Impresa sociale.

È prevista una revisione delle norme “per facilitare e sostenere una nuova imprenditoria sociale che si accompagni a quella esistente, prevalentemente di natura cooperativa, in grado di affrontare, con una finalità sociale, risposte ai tanti bisogni che oggi non trovano una risposta appropriata”.

L’impresa sociale viene fatta rientrare a pieno titolo nel complesso degli enti del Terzo settore.

Centri servizi volontariato (Csv).

Si prevede la revisione del sistema dei Csv con una ridefinizione dei compiti a loro attribuiti, anche in riferimento alla loro governance e al principio, che viene affermato, della cosiddetta “porta aperta“, che garantisce maggiore democraticità.

Trasparenza e controlli.

Il sistema di verifica affida i compiti più importanti al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Esso, nelle sue varie deliberazioni, dovrà avvalersi dell’aiuto di un nuovo organismo, il “Consiglio nazionale del Terzo settore” descritto come “organismo unitario di consultazione degli enti di Terzo settore a livello nazionale”. Tutti i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo dovranno essere definiti in un decreto del Ministero del Lavoro da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore dei decreti delegati.

Servizio civile.

Nascerà il “servizio civile universale”, primo passo per arrivare all’obiettivo fissato dal governo di 100 mila volontari l’anno. Il servizio civile riguarderà giovani dai 18 ai 28 anni, italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, che saranno ammessi al servizio tramite bando pubblico. Prevista attenzione alla trasparenza delle procedure di gestione e alla valutazione dell’attività svolta dagli enti accreditati, che dovrà riguardare anche i contributi erogati dal Fondo per il servizio civile. Viene stabilito anche che il governo dovrà procedere al “riordino e revisione della Consulta nazionale per il Servizio civile universale”, presentata come “organismo di consultazione, riferimento e confronto per l’Amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività tra tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento”.

Consiglio Nazionale del Terzo settore.

Si avrà il superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l’associazionismo di promozione sociale, con l’istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, presentato come “organismo unitario di consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale”. La sua composizione dovrà valorizzare il ruolo delle reti associative di secondo livello.

Fisco.

Il ddl prevede la revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, legando tale definizione alle finalità di interesse generale perseguite dall’ente. Si prospetta dunque l’introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell’impatto sociale delle attività svolte dall’ente. Il senso è quello di superare la “giungla” di norme fiscali attualmente in vigore e di mettere in piedi un sistema che premi quelle realtà che effettivamente svolgono attività di utilità sociale. Prevista anche la riforma strutturale del cinque per mille.

Fondi rotativi.

Previsto un Fondo per sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale con il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore. Per l’anno 2016 la dotazione della sezione a carattere rotativo è di 10 milioni di euro mentre per la sezione a carattere non rotativo si prevedono 7,3 milioni di euro.

Fondazione Italia sociale.

Viene istituita la Fondazione Italia sociale, con lo scopo di sostenere la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi, mediante l’apporto di adeguate risorse finanziarie (che nelle intenzioni del governo arriveranno soprattutto dai privati). In attesa dei privati, però, si parte con un contributo pubblico di un milione di euro.

Nella Riforma del Terzo settore.

Art. 1: (omissis)… Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.

Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.

terzo settore