Art. 64
Organismo nazionale di controllo
1. L’ONC è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. Essa gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del presente decreto, del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Le funzioni di controllo e di vigilanza sull’ONC previste dall’articolo 25 del codice civile sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 65
Organismi territoriali di controllo
1. Gli OTC sono uffici territoriali dell’ONC privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere, nell’interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità alle norme del presente decreto e allo statuto e alle direttive dell’ONC.