mercoledì, Dicembre 11, 2024

STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“APS CAPIT Molise”

(Centro Associativo di Promozione In Turismo)

TITOLO I° Denominazione – Sede – Durata

Art.1 – Ai sensi dell’art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, degli artt. 36, 37 e 38 del codice civile, è costituita l’Associazione no-profit non riconosciuta retta dalle norme del presente statuto denominata” APS CAPIT Molise”. Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017, essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale. Con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad uno degli albi di APS già esistenti, l’acronimo “APS” diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.

 

Art.2 – L’Associazione ha sede in Campobasso. Con Delibera del Consiglio Direttivo la sede può essere trasferita altrove e possono essere istituite sedi secondarie ed uffici operativi. La variazione di sede nell’ambito del comune non comporta modifica statutaria ma dovrà essere comunicata agli enti competenti.

Art.3 – L’Associazione ha durata illimitata. Non ha fini di lucro ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale. Essa potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati. È apartitica e segue i principi di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere etnica, razziale, culturale, politica o religiosa.

TITOLO II° – Principi e Scopi di interesse Generale della Associazione

 

Art.4 – L’associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di promuovere le iniziative di cui all’art. 5 comma 1 del decreto legge 117/2017 ed in particolare:

  1. Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale;
  2. Promozione e organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  3. Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche e turistiche;
  4. Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
  5. promuovere l’assistenza e la solidarietà fra i soci.

Per raggiungere gli scopi di interesse generali l’associazione promuove:

  • Lo sviluppo della qualità innovativa, competitiva ed inclusiva del servizio turistico ed enogastronomico. La promozione e lo studio delle attività turistiche del territorio, mediante la collaborazione con società, enti ed organizzazioni operanti in Italia e all’estero, nel settore del Turismo ed enogastronomia;
  • La divulgazione delle opportunità offerte dal turismo, la partecipazione a manifestazioni anche di carattere fieristico ed espositivo artigianale, culturale, agricolo ed enogastronomico;
  • L’assistenza, nella trattazione e nell’acquisizione, mediante iniziative di intermediazione e la promozione e la gestione di sistemi di informatizzazione, che tendano a garantire una vasta copertura del territorio Molisano, nei settori della teleinformazione, dell’assistenza al turista, e di tecnologie innovative;
  • La promozione di corsi di aggiornamento e di formazione per i propri associati con gli operatori turistici in generale;
  • La produzione di materiale pubblicitario per la valorizzazione delle aree naturali protette, dell’ambiente storico, archeologico e culturale del territorio e la gestione delle stesse;
  • L’organizzazione di convegni, dibattiti e seminari anche mediante la gestione diretta di strutture congressuali;
  • L’incentivazione del turismo responsabile, sostenibile e sociale, giovanile e degli anziani, a scopo naturalistico o di interesse storico-artistico;
  • Lo sviluppo produttivo integrato e non competitivo di tutti i soggetti, pubblici e privati impegnati nel settore turistico ed enogastronomico, con particolare riferimento alla realizzazione di una rete di collaborazione finalizzata alla valorizzazione delle risorse e alla tutela dell’identità storica e culturale del territorio.
  • Lo sviluppo dell’informazione e dell’accoglienza turistica, anche attraverso la gestione di uffici di informazione, in collaborazione con le Agenzie per il Turismo, la Regione Molise, le pubbliche Istituzioni e gli altri enti competenti in materia. Tale attività potrà essere svolta anche in collaborazione con le Associazioni del territorio;
  • La gestione di servizi informatici e telematici, utili ai fini dell’attività;
  • Lo sviluppo dell’attività di accoglienza anche attraverso la cura e l’eventuale gestione di beni culturali, ambientali e di servizi.
  • La promozione delle identità culturali del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione diretta dell’offerta turistica e dei prodotti autoctoni enogastronomici e dell’artigianato;
  • Può svolgere attività turistiche, organizzando soggiorni, gite, viaggi nel rispetto delle leggi regionali per i propri soci riferite agli enti no-profit.

Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, neppure in forma indiretta, utili, avanzi di gestione, quote, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Eventuali proventi dell’attività devono essere reinvestiti nelle iniziative associative o comunque destinati a finalità non lucrative di promozione delle attività inerenti allo scopo sociale.

Nell’ambito delle proprie competenze, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale, l’Associazione ricerca momenti di confronto e cooperazione con istituzioni pubbliche e private, con enti locali ed enti culturali, sportivi, turistici e ricreativi, per la realizzazione in comune di iniziative rientranti in progetti globali o nella programmazione delle attività di tempo libero e per quelle che le associazioni possono rappresentare.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Per la propria attività l’Associazione si avvale dell’opera di volontariato dei propri soci mettendo a disposizione il tempo libero e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le prestazioni concesse dal consiglio o dal presidente.

L’associazione può aderire ad associazioni nazionali e Regionali di secondo livello di cui si condividano gli scopi sociali.

TITOLO III°- Patrimonio – Entrate

Art.5 – Il fondo patrimoniale dell’associazione è indivisibile ed è costituito:

  • Quote associative.
  • Eventuali contributi pubblici, privati e dei soci.
  • Proventi delle manifestazioni, sottoscrizioni, raccolta fondi e delle gestioni del Circolo.
  • Beni mobili e immobili di proprietà del Circolo acquistati dall’associazione o ad essi devoluti.
  • Inoltre da tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dalla Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività turistiche ed istituzionali;
  • donazioni, lasciti, erogazioni liberali, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita del Circolo a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Le quote associative non rappresentano quote di partecipazione al patrimonio dell’associazione, non sono trasmissibili o rimborsabili. In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualunque ragione, il socio non ha diritto alla restituzione di quote versate né al riparto del patrimonio sociale.

TITOLO IV° – Rapporto associativo – Categoria di soci

Art. 6 Possono essere soci dell’associazione tutte le persone residenti sul territorio Italiano che condividano le motivazioni e gli scopi dell’Associazione stessa. Gli aspiranti soci invieranno domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo della associazione. I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto al rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell’associazione con il pagamento della relativa quota sociale, il Consiglio Direttivo dovrà confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni massimo dall’evento.

In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l’avverso al collegio dei Probiviri.

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermo restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, iscritti all’associazione da almeno tre mesi, hanno diritto di voto in assemblea per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.

Diritti e doveri dei Soci

 

Art. 7 – L’appartenenza all’Associazione implica per i Soci l’accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

  1. a) Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall’Associazione;
  2. d) Partecipare alle manifestazioni promosse dall’Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati;
  3. e) Possono altresì partecipare alle attività dell’Associazione i familiari conviventi dei soci, i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa;
  4. f) Esaminare i libri sociali: al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall’associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l’esclusione, come stabilito dal successivo art. 10.

Art. 9 – I soci hanno diritto di ricevere, all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Art. 10 – I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo ed all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

 I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

  1. a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
  3. c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione;
  4. d) i soci sono considerati decaduti per morte o quanto dopo un determinato periodo, deciso dal C.D., non rinnovano la tessera.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento ai probiviri (se eletto) o al collegio dei revisori dei conti che nella occasione assumono i compiti propri del collegio dei Probiviri.

TITOLO VI° – Organi dell’Associazione

Art.11 – Sono organi dell’Associazione:

l’assemblea generale dei soci;
il Consiglio Direttivo;
La Presidenza;

Il Collegio dei Sindaci (se eletto);

Il Collegio dei Revisori (se eletto).

TITOLO VII° – Assemblee

Art.12 – L’Assemblea è l’organo collegiale composto da tutti gli aventi diritto al voto in regola con il pagamento della quota annuale. Alle sue adunanze possono assistere gli operatori culturali e sociali ed altri soggetti, su consenso dell’Assemblea, ma senza alcun diritto di voto.

L’Assemblea è l’organo deliberativo supremo dell’Associazione cui sono demandate le decisioni concernenti l’attività diretta al conseguimento dell’oggetto sociale. Viene convocata almeno 7 giorni prima con i mezzi a disposizione, anche telematici e ne viene affissa una copia contenente l’o.d.g., l’orario ed il luogo (se diverso dalla sede sociale), presso la sede.

L’Assemblea deve essere convocata almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso e per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio seguente, entro i termini statuiti. Ogni cinque anni per rinnovo delle cariche istituzionali.

L’Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria e straordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo o vi sia la richiesta da parte di almeno un terzo dei soci, in regola con i versamenti, i quali devono indicare gli argomenti all’ordine del giorno.

Art.13 – L’Assemblea è convocata, mediante avviso anche presso le unità distaccate dell’Associazione, e deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della convocazione e gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art.14 – Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Art.15 L’assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno:

  1. Elegge e revoca i componenti del Direttivo;
  2. Elegge e revoca i revisori dei conti tenendo conto degli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 e il collegio dei probiviri quando previsti;
  3. Approva il bilancio consuntivo entro il 30/04 dell’anno successivo a quello di riferimento;
  4. Approva il bilancio preventivo entro il 31/12 dell’anno precedente a quello di riferimento;
  5. Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  6. Delibera sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo e della Presidenza;
  7. Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

L’assemblea Straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno:

  • Delibera sulle modifiche statutarie e dell’atto costitutivo;
  • Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione:
  1. approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
  2. approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
  3. riguardo lo scioglimento dell’associazione necessità la metà più uno dei componenti del Consiglio, sentito il parere dei presenti.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea.

Art. 16 – L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. L’assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario, ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati. A norma dell’art. 24 del decreto 117/2017 quarto comma l’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

TITOLO VIII – Consiglio Direttivo

Art.17 – Il Consiglio Direttivo, eletto dall’assemblea, è composto da 5 a 9 membri resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità determina la maggioranza il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Art.18 – il Consiglio attua le deliberazioni dell’Assemblea ed ha i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. In particolare il Consiglio direttivo:

  • elegge il Presidente e il vice Presidente, il segretario economo/Amministrativo ed il segretario Organizzativo;
  • redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
  • è responsabile della gestione amministrativa;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
  • redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
  • delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
  • determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
  • svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
  • organizza, decide e predispone i gruppi dei vari settori di intervento turistico;
  • nomina, nel suo interno, i responsabili dei settori turistici ed enogastronomici;

 

Art.19 – Il consiglio Direttivo è convocato dal presidente che lo presiede con comunicazione inviata almeno 5 giorni prima della riunione fissandone l’ordine del giorno. Il Presidente inoltre, convoca il Consiglio anche quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente o ad un consigliere delegato dallo stesso consiglio direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono conservate nel libro dei verbali.

Art.20 – Al di fuori del naturale termine di durata della carica, il Presidente, i responsabili, singoli Consiglieri cessano della loro carica, oltre che per morte:

  • per dimissioni, presentate al Consiglio Direttivo e da questo accettate;
  • per revoca, deliberata dall’Assemblea degli associati sentito l’interessato, quando non esplichi più l’attività associativa inerente alla sua carica o siano intervenuti gravi motivi;
  • per decadenza, deliberata dall’Assemblea quando senza giustificati motivi non partecipi ad almeno cinque riunioni consecutive del Consiglio.

Art.21 – Quando, per qualunque causa, un componente del Consiglio cessi dalla carica potrà essere sostituito con il primo dei non eletti, in mancanza, il Presidente (o vice), insieme al Consiglio, riunisce l’assemblea in forma straordinaria e, entro 3 mesi, provvederà alla elezione del nuovo Consigliere.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima adunanza successiva dell’Assemblea, che provvede a nuova elezione in sostituzione. I Consiglieri cosi eletti rimangono in carica fino alla scadenza originaria degli organi cessati dalla carica.

Nel caso in cui per qualunque motivo venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti provvedono solo per la ordinaria amministrazione e dispongono la convocazione dell’Assemblea straordinaria, che procede alla nomina di tutti i membri del Consiglio.

Il Consiglio è responsabile verso l’assemblea della gestione operativa. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all’assemblea dei soci.

 

TITOLO IX° – Presidenza – Rappresentanza – Libri Sociali

Art.22 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il rappresentante legale. Inoltre:

  1. presiede e sovrintende il Consiglio Direttivo, ne convoca il Consiglio stesso e le assemblee;
  2. da indicazioni al Consiglio per l’elezione del Vice-Presidente ed il responsabile economo/Amministrativo;
  3. fa eseguire, avvalendosi dell’opera del responsabile Amministrativo, le delibere del Consiglio;
  4. assume obbligazioni con terzi, stipula contratti a nome e per conto del Sodalizio, fa operazioni bancarie, assume personale dipendente su sostegno dei componenti del Consiglio.
  5. Egli presiede e convoca l’assemblea ordinaria;
  6. Sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione, tiene sotto controllo il registro contabile ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’associazione.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, per impedimento, o in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

Art.23 – La Presidenza dell’Associazione (e Consiglio Direttivo) dura in carica cinque anni.

Essa è composta da tre membri eletti con i seguenti incarichi: Presidente, Responsabile Organizzativo e Vice Presidente. Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, personalmente o a mezzo di procura conferita ad altro soggetto. Nella sede della presidenza devono essere conservati i libri sociali. I libri sociali obbligatori sono: Il libro dei soci (in forma cartacea aggiornata alla settimana precedente ed in forma on line); Il libro dei verbali; il libro contabile (aggiornato al mese precedente e provvisorio per quello attuale).

Art.24 – La presidenza decide sulla specificità dei gruppi organizzati nei settori in cui si articola la associazione. con indicazioni sugli interventi da eseguire e modalità di affiliazione e comportamento dei nuovi associati.

Le decisioni della presidenza e del consiglio direttivo dei gruppi seguono le note sul regolamento applicativo e, in mancanza, sulle delibere dei verbali. Il rendiconto e l’elaborazione dei servizi deve essere portato a conoscenza dell’assemblea.

 

TITOLO X – Collegio dei Revisori – Probiviri

Art.25 – Il Collegio dei Revisori (se eletto) tenendo conto degli articoli 30 e 31 del D. Lgs.117/2017 si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti nell’assemblea dei soci. Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all’Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente.

Ad esso spetta il controllo sull’amministrazione dell’associazione, sulla corretta applicazione delle leggi, dello statuto sociale, delle norme e dei principi contabili e fiscali. Il Collegio può accertare, con cadenza trimestrale, la consistenza di cassa e gli adempimenti contabili.

Le sue adunanze sono fatte constatare da processo verbale trascritto su apposito libro e sottoscritto dai membri del Collegio.

Collegio dei Probiviri (se eletto) provvede a:

  1. La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l’Associazione, i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.
  2. Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all’attività dell’Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.
  3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all’Assemblea.
  4. Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.
  5. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Art.26 – La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicati alle Reti o Enti a cui l’associazione si è affiliata.

TITOLO XI- Esercizi sociali – Bilancio

Art.27 – Il rendiconto economico-finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all’assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente.

Gli avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

Entro il penultimo mese antecedente alla chiusura dell’esercizio il Responsabile Amministrativo ed Economo, su mandato del Presidente, provvedono a redigere il bilancio di previsione dell’esercizio seguente e lo sottopone all’approvazione prima del Consiglio Direttivo e poi dell’Assemblea dei soci. Il Presidente potrà avvalersi anche di un esperto esterno per la redazione del bilancio sociale e la relazione di missione.

TITOLO XII – Scioglimento

Art.28 – Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell’associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del “Registro nazionale del terzo settore” salvo altra destinazione imposta dalla legge.

 

TITOLO XIII – Clausola compromissoria – Disposizioni di rinvio.

Art.29 – Tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci e associazione saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale, composto da tre arbitri: a) il primo nominato da socio; b) il secondo nominato dal Consiglio; c) il terzo nominato dai primi due arbitri tra gli altri soci.

Art.30 – Avverso la decisione del collegio arbitrale, la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell’assemblea degli associati. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio arbitrale.

Art.31 – Il Consiglio Direttivo approva appositi regolamenti di funzionamento dell’associazione che sono vincolanti per i soci. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi esistenti ed in particolare al D. Lgs. 117/2017.